IVA PER CASSA ” CASH ACCOUNTING”

L’IVA PER CASSA E’ LEGGE.

 

Per la maggior parte dei piccoli contribuenti soggetti passivi iva arriva un’importante novità. A decorrere da Dicembre 2012 è infatti possibile adottare il regime dell’iva per cassa di cui all’articolo 32-bis, Dl 83/2012.

Il regime dell’iva per cassa il c.d. Cash accounting prevede che l’iva relativa alle vendite venga liquidata solo al momento del relativo incasso.

Per contro, l’iva sugli acquisti potrà essere portata in detrazione solo al momento del pagamento. Rispetto al precedente regime potrà beneficiare una platea più ampia di soggetti passivi. Lo sbarramento rappresentato dal fatturato, posto a soli 200.000 nella precedete versione, è stato portato a 2.000.000 di euro dal dl 83/2012. A rendere ancora più appetibile l’adesione è la nuova versione del meccanismo che consente comunque al committente o cessionario di detrarre l’iva nei termini ordinari.

Unico limite al differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è rappresentato dal limite temporale imposto dalla norma. Infatti l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

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