Misure di sostegno alle imprese – Fondo perduto 2020

LogoAEDal 15 giugno 2020 è operativa la procedura per la richiesta del fondo perduto di cui all’art 25 del DL 34/2020. Dopo i contributi di marzo e aprile, questa rappresenta la terza ed ultima tranche di misure a sostegno. A differenza dei precedenti aiuti (c.d. bonus 600 euro), il contributo non verrà gestito dall’INPS ma dall’agenzia delle entrate. I destinatari saranno esclusivamente le imprese e gli enti non commerciali. Restano esclusi dalla procedura i professionisti ordinistici e quelli iscritti alla gestione separata che dovranno inoltrare le domande per la terza tranche direttamente alla propria cassa di appartenenza o all’inps.
Per presentare la domanda è stato reso disponibile un modello che può essere inviato o direttamente (se muniti di codice fisconline, SPID o CNS) o per il tramite di un professionista incaricato.
Il contributo spetta solo se si rispettano due condizioni. Vediamo quali:
1. ricavi o compensi non superiori ad euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020. Anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

2. fatturato o corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiori ai 2/3 dell’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per al verifica del fatturato si fa riferimento alle operazioni effettuate.

Esiste una deroga a tale ultima condizione: chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 01/01/2019 può accedere sempre a contributo. Se l’attività è iniziata prima di aprile 2019 si può effettuare il calcolo sulla differenza di fatturato in alternativa si accede direttamente al contributo minimo.

L’importo del contributo.
Il contributo viene calcolato applicando un coefficiente alla perdita di fatturato registrata tra il fatturato aprile 2020 e i 2/3 del fatturato aprile 2019.
Il coefficiente varia a seconda del fatturato annuale registrato nell’esercizio precedente:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro 1.000.000;
-10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.00
Esiste comunque una soglia minima di erogazione: 1.000 euro per le ditte individuale e 2.000 euro per le società.

Alcuni esempi:

1. Ditta individuale con fatturato 2019 inferiore a 5 mln di euro, fatturato aprile 2019: € 19.000, fatturato aprile 2020 € 13.000.
– 2/3 del fatturato di aprile 2019 = 19.000 /3×2 = 12.666,67.
– Fatturato di aprile 2020 = 13.000
– Il contributo non spetta.

2. Ditta individuale con fatturato 2019 pari a 650.000 euro, fatturato aprile 2019: € 63.000, fatturato aprile 2020 € 13.000.
– 2/3 del fatturato di aprile 2019 = 63.000 /3×2 = 42.000.
– Perdita di fatturato = 42.000-13.000= 29.000
– Coefficiente 15%
– Contributo = 29.000 x 15% = 4.350

3. Società con fatturato 2019 pari a 320.000 euro, fatturato aprile 2019: € 6.500 , fatturato aprile 2020 € 4.000.
– 2/3 del fatturato di aprile 2019 = 6.500 /3×2 = 4.333,33
– Perdita di fatturato = 4.333,33-4.000,00= 333,33
– Coefficiente 20%
– Contributo = 333,33 x 20% = € 66,67 (Verrà erogato il contributo minimo di 2.000€)

L’erogazione del contributo sarà veloce in quanto i requisiti verranno autocertificati dall’imprenditore e non si procederà pertanto a nessuna istruttoria. Solo successivamente verranno eseguiti i controlli e in caso di dichiarazione mendace sarà applicata la sanzione e recuperato il contributo.

Per maggiori informazioni compila il form dei commenti qui sotto oppure visita il sito dell’agenzia delle entrate.

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