Emergenza Covid-19 -Misure a sostegno delle famiglie

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Si illustra di seguito una breve introduzione ad alcune misure a sostegno delle famiglie messe in campo col decreto 18/2020 “cura Italia” e gestiti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Per ogni misura, ove possibile, si rimanda alla circolare che ne istituisce la misura e ne regola l’erogazione.

 

–  Congedo Parentale: Data la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal Governo per far fronte all’emergenza derivante dal COVID-19, è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato, a partire dal 5 marzo, per la cura dei figli minori durante il periodo di sospensione. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo di 15 giorni da uno dei genitori che compongono il nucleo familiare, anche alternativamente. Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo stesso non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo COVID-19, i genitori possono presentare domanda di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Di cui si dirà nella scheda successiva. La scelta del bonus preclude la possibilità di fruire del congedo COVID-19.

Per presentare domanda di congedo COVID-19 si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale, specificando durante la procedura che si intende chiedere il congedo speciale “COVID-19”.

I requisiti per l’accesso al congedo sono:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

inoltre per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni oltre alle condizioni sopra citate l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che

  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

Possono usufruire di un congedo parentale retribuito al 50% i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. 8/8/95 n. 335, lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani e commercianti) e i lavoratori dipendenti del settore pubblico

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare INPS n. 45 del 25.3.2020

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm

– Bonus Baby sitter: alternativamente al congedo parentale a decorrere dal 5 marzo è possibili richiedere Il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 600 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:

  • come utilizzatori di Libretto Famiglia;
  • come prestatori di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare e viene sempre erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia.

– Permessi Legge 104/92: per chi usufruisce dei 3 giorni di permesso mensili, i giorni possono essere estesi fino a 12 nei mesi di marzo e aprile 2020; le giornate possono essere fruite anche frazionandole in ore.

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare INPS 45/20:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm

Tutte le richieste devono essere effettuare tramite il portale dell’INPS.

– Cassa Integrazione: viene agevolata la cassa integrazione ordinaria e viene concessa a tutte le aziende la cassa integrazione in deroga. In regime di cassa integrazione in deroga verrà erogato direttamente dall’INPS l’80% della retribuzione contrattuale. Attualmente è possibile chiedere 9 settimane di trattamento. L’indennità sarà necessariamente erogata dall’INPS. La prestazione, sempre nel limite delle nove settimane di durata, può essere richiesta per tutti o per alcuni dipendenti, per la sospensione dell’attività lavorativa o per la sola riduzione. La domanda sarà presentata dal datore di lavoro.

– Premio presenza: viene riconosciuto al dipendente che continua a lavorare presso la sede aziendale un premio mensile di 100 euro da parametrare ai giorni effettivamente lavorati. Non godono del premio coloro che si sono assentati per qualsiasi ragione coloro che hanno continuato a lavorare in regime di smart working. Il premio verrà erogato direttamente nella busta paga del mese di competenza.

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