Scadenza TASI alle porte. Chi paga?

downloadOggi volevamo parlare della nuova imposta nel suo complesso, La IUC. La famosa tassa tripartita. C’è addirittura chi, nella stampa specializzata, l’ha definita il “mostro a tre teste”, un Cerbero. Noi che non siamo amanti del pleonasmo la definiremo “solo” tassa. Già, perché dopo tanti anni in questo settore, non ci è ancora capitato di incontrare tasse “elfiche” o “fatate” ma tutte, chi più chi meno, abbastanza “mostruose”.

La IUC è la nuova imposta municipale unica (già il nome imposta trae in inganno) introdotta dalla legge stabilità 2014.
Si compone delle due già conosciute IMU (imposta municipale unica), TARI (Tassa per la raccolta dei rifiuti, vecchia tares) e della nuova nata TASI (tributo sui servizi indivisibili).
Vista la vastità dell’argomento, abbiamo deciso che in questa sede tratteremo solo della TASI, tralasciando per ora le novità su IMU e TARI.

Come anticipato la TASI è il tributo che ogni proprietario e inquilino di immobili deve pagare per quella parte di servizi indivisibili che vengono erogati dai comuni ai cittadini e dai quali (proprio per il carattere di indivisibilità) non ci si può sottrarre. Parliamo dunque di gestione del manto stradale, illuminazione, servizi di polizia municipale, servizio anagrafe etc…

Vediamola schematicamente un po’ più in dettaglio:
SCADENZE: A regime, il 16 giugno in acconto e il 16 dicembre a saldo. Per il 2014, si pagherà il 16 giugno solo in quei comuni che vedranno pubblicata la propria delibera di approvazione nel sito del MEF entro il 31 Maggio. Per gli altri è quasi certa una proroga ad Ottobre (fanno eccezione le prime case che in caso di proroga si dovrà pagare la relativa IUC a Dicembre).

CHI LA PAGA?: Se l’immobile è abitato dal proprietario o tenuto a disposizione sarà il proprietario stesso. Nel caso in cui l’unita’ immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. Fortunatamente alcuni comuni sono già intervenuti per sanare questa triste e pericolosa solidarietà azzerando totalmente la TASI per le seconde case. Per cui in tali comuni l’unico soggetto passivo della TASI sarà solo ed esclusivamente l’eventuale occupante.
Se l’occupazione non si prolunga per più di sei mesi nell’arco dell’anno la TASI sarà dovuta comunque esclusivamente dal proprietario.
E’ importante segnalare che la TASI verrà calcolata anche sulle aree fabbricabili. Sono esenti invece i terreni agricoli.

COME SI PAGA?: Sarà possibile pagare la TASI sia tramite bollettino postale (approvato con decreto) che con F24.

QUANTO SI PAGA?: L’aliquota standard è dell’ uno per mille, il comune ha facoltà di aumentarla o diminuirla entro certi limiti. La base imponibile è la stessa utilizzata ai fini IMU. Poiché l’obbligo del comune di inviare i bollettini precompilati si è trasformato in facoltà, consigliamo di verificare sul sito MEF, prima di tutto, se il comune ove insiste il proprio fabbricato ha deliberato. In caso affermativo, poiché stanno già comparendo nei siti dei comuni alcuni strumenti online per il calcolo o in alternativa ci si può sempre rivolgere al CAF o al proprio commercialista.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni per casistiche particolari o semplicemente calcolare l’importo TASI può scrivere un’email o lasciare un commento al post. Vi risponderemo al più presto.

 

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